Tax credit botteghe e locazioni: istituiti i codici tributo per l'utilizzo da parte del cessiona
- Nicolò Fabbriziani
- 14 lug 2020
- Tempo di lettura: 1 min
Con la Risoluzione 13 luglio 2020, n. 39/E , l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, utilizzabili con il modello F24 da parte del cessionario ai sensi dell'art. 122 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
“6930” - denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”
“6931” - denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.
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